La normativa sulla dash cam a dir la verità… non esiste. Proviamo a capire il perché e, soprattutto, come si devono comportare gli automobilisti.
Gli automobilisti che hanno deciso di installare sul proprio veicolo una dash cam potrebbero essere interessati a sapere che cosa prevede la legge in relazione all’uso di questo tipo di telecamera. Ebbene, è abbastanza sorprendente scoprire che di norme dedicate a questo tema… non ce ne sono. Infatti non esiste una regolamentazione specifica a proposito dell’impiego della dash cam, proprio perché nessuna norma è stata dedicata in maniera esplicita a questi dispositivi di ripresa. Se si presta attenzione a ciò che stabilisce il Codice della Strada, quel che conta è che la dash cam venga posizionata in maniera appropriata, e cioè non ostacoli la libertà di movimento di chi sta alla guida o riduca il suo campo visivo. Soddisfatte tali condizioni, nessun divieto è in vigore per l’adozione delle dash cam.
Che cosa prevede il Codice della Strada
Entriamo comunque più nel dettaglio citando l’articolo 141 del Codice della Strada, in base al quale il conducente deve mantenere in qualsiasi momento il controllo del proprio mezzo e, inoltre, riuscire a effettuare in condizioni di sicurezza tutte le manovre, con riferimento in particolare all’arresto improvviso del mezzo di fronte a qualunque ostacolo prevedibile ed entro il raggio di visibilità. L’articolo 169, invece, precisa che il conducente di qualsiasi veicolo deve poter contare sulla libertà di movimento più ampia per riuscire a eseguire ogni manovra necessaria.
L’uso delle immagini
Installare una dash cam in macchina, quindi, non è vietato; e ovviamente non è vietato neppure registrare le immagini per mezzo di questo dispositivo. Ma poi che cosa si può fare di tali immagini? Ebbene, tali contenuti e il loro utilizzo devono rispettare le norme europee in materia di privacy. In parole semplici, chi possiede e usa la dash cam può eseguire delle registrazioni video, ma al tempo stesso ha la responsabilità sia della conservazione che della diffusione di tali contenuti. Per di più, non è legale pubblicare e condividere i contenuti in questione nel caso in cui si possano distinguere, nelle riprese che sono state effettuate, le targhe di veicoli o i volti delle persone. Se si ha la necessità di diffondere le immagini che sono state registrate, pertanto, o si chiede il consenso delle persone riprese o si oscurano tutti i dati sensibili che possano essere ricondotti a una persona fisica in fase di post produzione.
Le immagini usate come prova
Ma qual è il motivo per cui, in genere, un automobilista prende la decisione di installare una dash cam sulla propria vettura? Quasi sempre lo si fa per poter avere una prova in caso di sinistro. In sintesi, se si rimane coinvolti in un incidente direttamente o indirettamente si può ricorrere alle immagini registrate. Il video deve essere sempre valutato dal giudice, che ha l’ultima parola nello stabilire se esso può essere utilizzato come prova processuale oppure no.
Che cosa specifica l’articolo 2712 del Codice Civile
La parte accusata può comunque contestare il contenuto, per esempio asserendo che è stato manipolato a posteriori; ciò potrebbe rendere impossibile il suo impiego come prova atipica. In ogni caso il riferimento normativo in materia, che non riguarda solo le immagini ottenute da una dash cam ma qualunque tipo di rappresentazione meccanica di cose o fatti, è l’articolo 2712 del Codice Civile. In questo articolo viene spiegato, appunto, che tali rappresentazioni formano piena prova a condizione che la conformità ai fatti non venga disconosciuta dal soggetto o dai soggetti contri cui esse vengono prodotte.